Per ademplir las incumbensas federalas tenor l’artitgel 2 LPNP e per relaschar e midar decrets giuridics sco er concepts e plans secturials per questas incumbensas (art. 13 da la Lescha federala dals 22 da zercladur 19797 davart la planisaziun dal territori) resguardan las autoritads federalas e chantunalas cumpetentas las pretensiuns da la protecziun da la natira, da la protecziun da la patria e da la tgira da monuments.
6 Versiun tenor la cifra I da la O dals 18 da dec. 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 225).
Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della LF del 22 giu. 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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