1 Il Cussegl federal nominescha ina u pliras cumissiuns consultativas per la protecziun da la natira, per la protecziun da la patria e per la tgira da monuments.
2 Ils chantuns designeschan posts spezialisads per la protecziun da la natira, per la protecziun da la patria e per la tgira da monuments.
105 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 24 mars 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
2 I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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