451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23a

Per proteger palids da bellezza particulara e d’impurtanza naziunala valan ils artitgels 18a, 18c e 18d.

Art. 23a

La protezione delle paludi di particolare bellezza e d’importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.