Per proteger palids da bellezza particulara e d’impurtanza naziunala valan ils artitgels 18a, 18c e 18d.
La protezione delle paludi di particolare bellezza e d’importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.