451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 10

En ils cas previs en ils artitgels 7, 8 e 9 sto adina er vegnir dumandada la posiziun da las regenzas chantunalas. Quellas envidan las vischnancas pertutgadas da prender posiziun.

27 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 24 da mars 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).

Art. 10

Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.