442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)
442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)
Art. 43 Taglias
1 La fundaziun è liberada da l’imposiziun da taglia tras la Confederaziun, tras ils chantuns e tras las vischnancas.
2 Resalvadas restan las suandantas taglias federalas:
- a.
- la taglia sin la plivalur;
- b.
- la taglia anticipada;
- c.
- las taxas da bul.
Art. 43 Imposte
1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
- a.
- l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- l’imposta preventiva;
- c.
- le tasse di bollo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.