442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)

442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Art. 37 Cumissiun spezialisada

1 La cumissiun spezialisada consista da maximalmain 13 commembers.

2 Ils commembers da la cumissiun spezialisada vegnan elegids per 4 onns. Els pon vegnir reelegids ina giada.

3 La cumissiun spezialisada giuditgescha las dumondas da conceder agids finanzials considerabels ed examinescha ils programs impurtants da la fundaziun.

4 L’organisaziun e la moda da lavurar da la cumissiun spezialisada vegnan fixadas en l’urden da gestiun da la fundaziun.

Art. 37 Commissione di esperti

1 La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

3 La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

4 L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.