442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)

442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Art. 29 Autoritad spezialisada e coordinaziun

1 Sco autoritad spezialisada realisescha l’Uffizi federal da cultura la politica culturala da la Confederaziun e coordinescha las activitads dals posts federals cumpetents.

2 Il DFI ed il DFAE coordineschan lur activitads en il rom da la politica culturala internaziunala.

Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento

1 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.

2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.