1 La procedura per agids finanzials da passa 100 000 francs sa drizza – cun resalva da l’alinea 2 – tenor las disposiziuns generalas da l’organisaziun giudiziala. En cas da recurs cunter agids finanzials da fin e cun 100 000 francs vegn applitgada ina procedura simplifitgada e scursanida che chaschuna evidentamain damain custs administrativs e generals.
2 La reprimanda da l’inadequatezza n’è betg admessa en proceduras da recurs.
1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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