(art. 19 LLing)
1 Agids finanzials per translaziuns pon vegnir concedids ad organisaziuns ed ad instituziuns per lur activitad da communicaziun en las differentas regiuns linguisticas, en spezial per la communicaziun cun persunas, a las qualas è destinada lur activitad d’utilitad publica.
2 Las organisaziuns e las instituziuns ston ademplir las suandantas premissas:
3 Organisaziuns ed instituziuns che survegnan agids finanzials tenor l’artitgel 14 n’han nagin dretg d’agids finanzials per translaziuns.
(art. 19 LLing)
1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell’ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.
2 Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
3 Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l’articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.