Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo e capoverso 6 terzo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 20162 su Innosuisse (LASPI),3
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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