420.11 Ordinaziun dals 29 da november 2013 tar la Lescha federala davart la promoziun da la perscrutaziun e da l'innovaziun (Ordinaziun da perscrutaziun e d'innovaziun, O-LPPI)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Preambel

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo e capoverso 6 terzo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 20162 su Innosuisse (LASPI),3

ordina:

1 RS 420.1

2 RS 420.2

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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