(art. 50 LFPr)
1 Davart l’admissiun a la procedura da qualificaziun decida l’instituziun da furmaziun. Ella tegna er quint da las qualificaziuns ch’èn vegnidas acquiridas ordaifer sia atgna purschida da furmaziun.
2 Tgi che ha reussì la procedura da qualificaziun, survegn in diplom da l’instituziun da furmaziun ed ha il dretg da purtar il titel da «cussegliader diplomà da professiun, da studi e da carriera».
(art. 50 LFPr)
1 In merito all’ammissione alla procedura di qualificazione decide l’istituzione di formazione. Essa tiene conto a tale scopo anche di qualifiche acquisite al di fuori della propria offerta di formazione.
2 Chi ha superato la procedura di qualificazione acquisisce un diploma dell’istituzione di formazione ed è autorizzato a portare il titolo di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera ».
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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