313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 44

1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun ordinescha ina inspecziun al lieu, sche quella po gidar a sclerir ils fatgs. Lʼinculpà e ses defensur han il dretg dʼassister a lʼinspecziun al lieu.

2 Sche indrizs commerzials ed industrials vegnan suttamess ad ina inspecziun al lieu, stoi vegnir tegnì quint dals interess legitims dal possessur.

Art. 42

1 Di regola, imputato e testimoni sono citati per scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2 La persona regolarmente citata, se non compare alla udienza senza sufficiente giustificazione, può esservi condotta con la forza pubblica. L’ordine di accompagnamento è emesso per scritto dal funzionario inquirente.

3 Alla persona non comparsa senza giustificazione possono essere addossate le spese cagionate dalla sua assenza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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