A chaschun da l’impegnaziun da pretensiuns u da dretgs, per ils quals i n’exista betg in titel al possessur u in titel indossabel, vegni inditgà al debitur dal stumà ch’el als possia pajar cun vigur legala mo pli a l’uffizi da scussiun.
In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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