1 Sch’in procuratur u in mandatari è cumpetent per l’administraziun da la facultad dal debitur maioren e sche l’autoritad per la protecziun da creschids ha communitgà quai a l’uffizi da scussiun, vegnan las actas da scussiun consegnadas al procuratur u al mandatari.
2 Sche l’abilitad d’agir dal debitur n’è betg restrenschida, vegnan las actas da scussiun consegnadas er a quel.
134 Versiun tenor la cifra 12 da l’agiunta da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
1 Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.
2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.144
143 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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