1 Sch’il debitur vul proponer in contract d’accumodament durant il moratori extraordinari, sto il sboz dal contract d’accumodament vegnir inoltrà ensemen cun tut las actas e cun l’expertisa dal cumissari avant la scadenza dal moratori.
2 Suenter la scadenza dal moratori extraordinari na po il debitur pretender durant in mez onn ni in moratori d’accumodament ni in ulteriur moratori extraordinari.
3 Il debitur, che ha retratg la dumonda per in moratori extraordinari u dal qual la dumonda è vegnida refusada, na po pretender pli nagin moratori extraordinari avant ch’in mez onn è passà.
1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria.
2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.585
585 Introdotto dall’art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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