En cas da relaziuns extraordinarias, en spezial en cas d’ina crisa economica duraivla, pon las disposiziuns da quest titel vegnir decleradas sco applitgablas da la regenza chantunala cun il consentiment da la Confederaziun per ils debiturs d’in tschert territori, che han subì donns pervia da questas relaziuns, e per ina tscherta durada.
In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione572, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.
572 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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