1 Il creditur è responsabel tant envers il debitur sco er envers terzs per il donn che resulta d’ina sequestraziun nungiustifitgada. Il derschader al po obligar da prestar ina garanzia.
2 Il plant sin indemnisaziun dal donn po vegnir inoltrà er al derschader dal lieu da sequestraziun.
476 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2 L’azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
481 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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