Ils chantuns designeschan ils instituts ch’èn obligads d’acceptar deposits en ils cas ch’èn previs per quai tenor questa lescha (instituts da deposits). Els ston star bun per ils deposits che vegnan tegnids en salv da quests instituts.
I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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