In vendider che ha consegnà al debitur la chaussa vendida avant la decleraziun da concurs, na po betg pli sa retrair dal contract e pretender enavos la chaussa consegnada, er sch’el è sa resalvà expressivamain quest dretg.
Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espressamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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