281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 205

1 Suenter la decleraziun da concurs na pon pretensiuns che appartegnan a la massa da concurs betg pli vegnir eliminadas tras in pajament al debitur; in tal pajament ha in effect liberant envers ils crediturs da concurs mo uschenavant ch’il prestà è vegnì attribuì a la massa da concurs.

2 Sch’il pajament è dentant vegnì fatg avant la communicaziun publica dal concurs, è il prestader liberà da l’obligaziun, premess ch’el n’aveva betg enconuschientscha da la decleraziun da concurs.

Art. 205

1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.

2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.