1 La dretgira da concurs revochescha il concurs e restituescha al debitur il dretg da disponer da sia facultad, sche:
2 La revocaziun dal concurs po vegnir disponida a partir da la scadenza dal termin d’inoltraziun fin a la terminaziun da la procedura.
3 La revocaziun dal concurs vegn communitgada publicamain.
364 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando:
2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.
3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.
373 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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