1 Tgi che fa la dumonda da concurs, è responsabel per ils custs che resultan fin e cun la suspensiun dal concurs per mancanza d’activas (art. 230) u fin al clom da quints (art. 232).330
2 La dretgira po pretender dal creditur in pajament anticipà correspundent dals custs.
330 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.
338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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