272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 75 Dumonda

1 La dumonda d’intervenziun cuntegna il motiv da l’intervenziun e la designaziun da la partida, a favur da la quala i vegn intervegnì.

2 La dretgira decida davart la dumonda suenter avair tadlà las partidas. Cunter la decisiun pon ins far recurs.

Art. 75 Istanza

1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.

2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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