1 La dumonda d’intervenziun cuntegna il motiv da l’intervenziun e la designaziun da la partida, a favur da la quala i vegn intervegnì.
2 La dretgira decida davart la dumonda suenter avair tadlà las partidas. Cunter la decisiun pon ins far recurs.
1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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