272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 73

1 Tgi che pretenda d’avair in meglier dretg vi da l’object da dispita, ch’excluda per part u dal tuttafatg omaduas partidas, po purtar plant cunter omaduas partidas davant la dretgira tar la quala il process è pendent en emprima instanza.

2 La dretgira po ubain sistir il process, fin ch’il plant da l’intervenient principal è liquidà cun vigur legala, ubain unir las proceduras.

Art. 73

1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.

2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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