272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 64 Effects da la litispendenza

1 La litispendenza ha en spezial ils suandants effects:

a.
tranter las medemas partidas na po l’object da dispita betg vegnir fatg pendent davant in’autra autoritad;
b.
la cumpetenza locala vegn mantegnida.

2 Per observar in termin legal dal dretg privat che sa basa sin il mument ch’il plant è vegnì deponì u inoltrà u che sa basa sin in auter act che iniziescha la procedura, è decisiva la litispendenza tenor questa lescha.

Art. 64 Effetti della pendenza della causa

1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:

a.
impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b.
mantiene inalterata la competenza per territorio.

2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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