1 Cun l’approvaziun dal Cussegl federal pon ils chantuns realisar projects da pilot.
2 Il Cussegl federal po surdar a l’uffizi federal da giustia la cumpetenza d’approvar ils projects da pilot.
1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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