1 Per plants che resultan tras accidents da vehichels a motor e da velos è cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida accusada u la dretgira al lieu da l’accident.
2 Per plants cunter il biro naziunal d’assicuranza (art. 74 da la Lescha federala dals 19 da december 195822 davart il traffic sin via; LTV) u cunter il fond naziunal da garanzia (art. 76 LTV) è ultra da quai cumpetenta la dretgira al lieu d’ina filiala da questas instituziuns.
1 Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
2 Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 195822 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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