1 En la cunvegna da cumpromiss u en ina cunvegna posteriura pon las partidas limitar la perioda d’uffizi da la dretgira da cumpromiss.
2 La perioda d’uffizi, entaifer la quala la dretgira da cumpromiss sto pronunziar la sentenzia da cumpromiss, po vegnir prolungada en ils suandants cas:
1 Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2 La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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