Il giudicament giudizial da la prestaziun debitada resta resalvà en mintga cas. En spezial po la partida obligada purtar da tut temp plant sin constataziun ch’il dretg n’exista betg u betg pli ubain ch’el n’è betg u betg pli prorogà.
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata concessa una dilazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.