1 Sch’in document davart in’autra prestaziun sto vegnir exequì, consegna il funcziunari da documentaziun – sin dumonda da la partida autorisada – ina copia legalisada dal document a la partida obligada e fixescha in termin da 20 dis per ch’ella possia ademplir la prestaziun. La partida autorisada survegn ina copia da la consegna.
2 Sch’il termin d’adempliment è scadì senza ch’el saja vegnì duvrà, po la partida autorisada far ina dumonda d’execuziun a la dretgira d’execuziun.
1 Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
2 Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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