1 Per plants dal dretg da lavur è cumpetenta la dretgira al domicil u a la sedia da la partida accusada u la dretgira al lieu, nua ch’il lavurant exequescha per ordinari sia lavur.
2 Per plants che vegnan inoltrads d’ina persuna che tschertga ina plazza e d’in lavurant sin basa da la Lescha federala dals 6 d’october 198921 davart l’intermediaziun da lavur e l’emprest da persunal è ultra da quai cumpetenta la dretgira al lieu da la sedia da la fatschenta da l’intermediatur u da l’emprestader.
1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 198921 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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