1 Sche la decisiun na po betg vegnir exequida directamain, sto vegnir inoltrada ina dumonda d’execuziun a la dretgira d’execuziun.
2 La partida petenta sto preschentar las premissas da l’executabilitad ed agiuntar ils documents necessaris.
1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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