272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 338 Dumonda d’execuziun

1 Sche la decisiun na po betg vegnir exequida directamain, sto vegnir inoltrada ina dumonda d’execuziun a la dretgira d’execuziun.

2 La partida petenta sto preschentar las premissas da l’executabilitad ed agiuntar ils documents necessaris.

Art. 338 Domanda di esecuzione

1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.

2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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