272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 335 Champ d’applicaziun

1 Las decisiuns vegnan exequidas tenor las disposiziuns da quest chapitel.

2 Sche la decisiun ordinescha in pajament en daners u la prestaziun d’ina garanzia, vegn ella exequida tenor las disposiziuns da la LSC162.

3 La renconuschientscha, la decleranza d’executabilitad e l’execuziun da decisiuns estras sa drizzan tenor quest chapitel, nun ch’in contract internaziunal u la LDIP163 fixeschia insatge auter.

Art. 335 Campo d’applicazione

1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.

2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF158.

3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP159 dispongano altrimenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.