1 Las decisiuns vegnan exequidas tenor las disposiziuns da quest chapitel.
2 Sche la decisiun ordinescha in pajament en daners u la prestaziun d’ina garanzia, vegn ella exequida tenor las disposiziuns da la LSC162.
3 La renconuschientscha, la decleranza d’executabilitad e l’execuziun da decisiuns estras sa drizzan tenor quest chapitel, nun ch’in contract internaziunal u la LDIP163 fixeschia insatge auter.
1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF158.
3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP159 dispongano altrimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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