272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 331 Effect suspensiv

1 La dumonda da revisiun na blochescha betg la vigur legala e l’executabilitad da la decisiun.

2 La dretgira po suspender l’execuziun. En cas da basegn ordinescha ella che mesiras da segirezza vegnian prendidas u ch’ina garanzia vegnia prestada.

Art. 331 Effetto sospensivo

1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.

2 Il giudice può differire l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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