1 La dumonda da revisiun sto vegnir inoltrada en scrit e cun motivaziun entaifer 90 dapi ch’il motiv da revisiun è vegnì scuvrì.
2 Suenter la scadenza da 10 onns dapi che la decisiun è entrada en vigur na po la revisiun betg pli vegnir pretendida, danor en il cas da l’artitgel 328 alinea 1 litera b.
1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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