272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 329 Dumonda da revisiun e termins da revisiun

1 La dumonda da revisiun sto vegnir inoltrada en scrit e cun motivaziun entaifer 90 dapi ch’il motiv da revisiun è vegnì scuvrì.

2 Suenter la scadenza da 10 onns dapi che la decisiun è entrada en vigur na po la revisiun betg pli vegnir pretendida, danor en il cas da l’artitgel 328 alinea 1 litera b.

Art. 329 Domanda e termini di revisione

1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.