272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 325 Effect suspensiv

1 Il recurs na blochescha betg la vigur legala e l’executabilitad da la decisiun contestada.

2 L’instanza da recurs po suspender l’execuziun. En cas da basegn ordinescha ella che mesiras da segirezza vegnian prendidas u ch’ina garanzia vegnia prestada.

Art. 325 Effetto sospensivo

1 Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.

2 L’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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