272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 308 Decisiuns contestablas

1 Cun appellaziun pon vegnir contestads:

a.
decisiuns finalas e decisiuns intermediaras d’emprima instanza;
b.
decisiuns d’emprima instanza davart mesiras preventivas.

2 En fatschentas dal dretg patrimonial è l’appellaziun mo admissibla, sche la valur en dispita da las pretensiuns giuridicas mantegnidas sco ultimas importa almain 10 000 francs.

Art. 308 Appellabilità

1 Sono impugnabili mediante appello:

a.
le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b.
le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.

2 Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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