L’organisaziun da las dretgiras e da las autoritads da mediaziun è chaussa dals chantuns, nun che questa lescha disponia insatge auter.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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