1 La dretgira eruescha d’uffizi ils fatgs.
2 Per sclerir la derivanza han las partidas e terzas persunas da cooperar tar examinaziuns ch’èn necessarias e senza privel per la sanadad. Las disposiziuns davart ils dretgs da refusa da las partidas e da terzas persunas n’èn betg applitgablas.
3 La dretgira decida independentamain davart las dumondas da las partidas.
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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