272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 296 Princip d’inquisiziun e maxima uffiziala

1 La dretgira eruescha d’uffizi ils fatgs.

2 Per sclerir la derivanza han las partidas e terzas persunas da cooperar tar examinaziuns ch’èn necessarias e senza privel per la sanadad. Las disposiziuns davart ils dretgs da refusa da las partidas e da terzas persunas n’èn betg applitgablas.

3 La dretgira decida independentamain davart las dumondas da las partidas.

Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti

1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.

2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.

3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.