272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 290 Inoltraziun dal plant

Il plant da divorzi po vegnir inoltrà senza ina motivaziun en scrit. El cuntegna:

a.
ils nums e las adressas dals conjugals sco er la designaziun d’eventualas represchentanzas;
b.
la pretensiun giuridica che la lètg stoppia vegnir divorziada sco er la designaziun dal motiv dal divorzi (art. 114 u 115 CCS134);
c.
las pretensiuns giuridicas areguard las consequenzas patrimonialas dal divorzi;
d.
las pretensiuns giuridicas areguard ils uffants;
e.
ils mussaments necessaris;
f.
la data e las suttascripziuns.

Art. 290 Proposizione dell’azione

L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

a.
i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b.
la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC131);
c.
le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
d.
le conclusioni relative ai figli;
e.
i documenti giustificativi;
f.
la data e le firme.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.