272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 262 Cuntegn

Ina mesira preventiva po esser mintga ordinaziun giudiziala ch’è adattada da gidar ad evitar il dischavantatg smanatschant, en spezial:

a.
in scumond;
b.
in’ordinaziun per eliminar in stadi illegal;
c.
ina instrucziun ad in uffizi da registraziun u ad ina terza persuna;
d.
ina prestaziun materiala;
e.
il pajament d’in import da daners en ils cas fixads da la lescha.

Art. 262 Contenuto

Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:

a.
un divieto;
b.
un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
c.
un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;
d.
una prestazione in natura;
e.
un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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