272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 260 Protesta

1 Tgi che na vul betg renconuscher il scumond sto far protesta tar la dretgira entaifer 30 dis dapi sia publicaziun e dapi ses plazzament sin il bain immobigliar. La protesta na sto betg vegnir motivada.

2 La protesta fa ch’il scumond na vala betg per la persuna che ha fatg la protesta. Per far valair il scumond stoi vegnir purtà plant davant dretgira.

Art. 260 Opposizione

1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.

2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.