1 Tgi che na vul betg renconuscher il scumond sto far protesta tar la dretgira entaifer 30 dis dapi sia publicaziun e dapi ses plazzament sin il bain immobigliar. La protesta na sto betg vegnir motivada.
2 La protesta fa ch’il scumond na vala betg per la persuna che ha fatg la protesta. Per far valair il scumond stoi vegnir purtà plant davant dretgira.
1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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