272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 246 Disposiziuns processualas

1 La dretgira prenda las disposiziuns ch’èn necessarias per che la chaussa en dispita possia vegnir liquidada sche pussaivel a l’emprim termin.

2 Sche las relaziuns pretendan quai, po la dretgira ordinar ina correspundenza e far audienzas d’instrucziun.

Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali

1 Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.

2 Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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