1 La dretgira prenda las disposiziuns ch’èn necessarias per che la chaussa en dispita possia vegnir liquidada sche pussaivel a l’emprim termin.
2 Sche las relaziuns pretendan quai, po la dretgira ordinar ina correspundenza e far audienzas d’instrucziun.
1 Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
2 Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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