1 En cas da dispitas che resultan tras la locaziun e tras la fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta sa cumpona l’autoritad da mediaziun d’in parsura e d’ina represchentanza paritetica.
2 En cas da dispitas tenor la Lescha d’egualitad dals 24 mars 199577 consista l’autoritad da mediaziun d’in parsura e d’ina represchentanza paritetica da la vart dal patrun e da la vart da la persuna emploiada sco er dal sectur public e dal sectur privat; las schlattainas ston esser represchentadas en moda paritetica.
1 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
2 Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 199577 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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