272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 163 Dretg da refusa
1 Ina partida po refusar la cooperaziun, sch’ella:
- a.
- exponiss in da ses proxims en il senn da l’artitgel 165 ad ina persecuziun penala u a la responsabladad civila;
- b.
- sa faschess chastiabla pervia da la violaziun d’in secret tenor l’artitgel 321 dal Cudesch penal59 (CP); exceptads èn ils revisurs; l’artitgel 166 alinea 1 litera b, terza part, vala tenor il senn.
2 Persunas che portan auters secrets ch’èn protegids tras la lescha pon refusar la cooperaziun, sch’ellas fan valair vardaivlamain che l’interess da tegnair secret predominescha l’interess da chattar la vardad.
Art. 163 Diritto di rifiuto
1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
- a.
- esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;
- b.
- si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale58 (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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