272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 159 Organs d’ina persuna giuridica

Sch’ina persuna giuridica è partida, vegnan ses organs tractads en la procedura da cumprova sco ina partida.

Art. 159 Organi di persone giuridiche

Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.