272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 131 Dumber

En cas d’ina inoltraziun sin via electronica stoi esser avant maun in exemplar da l’inoltraziun e da las agiuntas per la partida ed in exemplar da l’inoltraziun e da las agiuntas per mintga cuntrapartida; cas cuntrari po la dretgira ubain fixar in termin posteriur per furnir quai ubain far las copias necessarias sin donn e cust da la partida.

Art. 131 Numero delle copie

Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.