En cas d’ina inoltraziun sin via electronica stoi esser avant maun in exemplar da l’inoltraziun e da las agiuntas per la partida ed in exemplar da l’inoltraziun e da las agiuntas per mintga cuntrapartida; cas cuntrari po la dretgira ubain fixar in termin posteriur per furnir quai ubain far las copias necessarias sin donn e cust da la partida.
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.