1 La dretgira po ordinar la confiscaziun e la gestiun u la destrucziun dals objects producids en moda illegala ubain dals indrizs, apparats ed ulteriurs meds che servan principalmain a lur producziun.61
2 Exceptadas èn ovras architectonicas gia realisadas.
61 Versiun tenor la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.61
2 Fanno eccezione le opere architettoniche già realizzate.
61 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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