1 La Cumissiun arbitradra approvescha ina tariffa ch’è vegnida suttamessa ad ella, sche la structura e las singulas disposiziuns èn cunvegnentas.
2 Suenter avair tadlà las societads da gestiun e las associaziuns d’utilisaders ch’èn participadas a la procedura (art. 46 al. 2) po ella far midadas.
3 Las tariffas approvadas cun vigur legala èn liantas per las dretgiras.
1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.
2 Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa.
3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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