1 Mesiras tecnicas efficazias per proteger ovras ed auters objects protegids na dastgan betg vegnir guntgidas.
2 Sco mesiras tecnicas efficazias en il senn da l’alinea 1 valan tecnologias ed indrizs sco controllas d’access e da reproducziun, mecanissems da codaziun, mecanissems da distorsiun ed auters mecanissems da transfurmaziun ch’èn destinads ed adattads per impedir u per restrenscher utilisaziuns scumandadas d’ovras e d’auters objects protegids.
3 Igl è scumandà da fabritgar, d’importar, d’offrir, da vender u da derasar autramain, da dar en locaziun, da surlaschar per il diever, da far reclama e da posseder per intents da gudogn indrizs, products u parts integralas sco er da furnir servetschs che:
4 Il scumond da guntgida na po betg vegnir fatg valair envers quellas persunas che guntgeschan mesiras tecnicas efficazias exclusivamain per in’utilisaziun permessa legalmain.
1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.
2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.
3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:
4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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